Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica
COS’E’ IL D.LGS. 231/01
Il D.lgs 231/01 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. Il Decreto fornisce un elenco tassativo di reati, definiti “presupposto”.
PERCHE’ IMPLEMENTARE UN MOGC 231
L’art. 6 del D.lgs 231/01 stabilisce espressamente che, l’Ente non risponde in caso di commissione di uno dei reati presupposto, se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo idonei a prevenire i suddetti reati; se ha inoltre
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV). Sebbene si parli di “responsabilità amministrativa dell’Ente”, in realtà, in caso di commissione di un reato (presupposto), si incardina un vero e proprio processo penale anche carico dell’Ente (e non solo a carico del soggetto che ha commesso il fatto).
Le sanzioni previste in caso di condanna sono sia pecuniarie che, nei casi più gravi, interdittive.
A CHI E’ RIVOLTO
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 231/01 indica i soggetti destinatari della relativa disciplina:
QUALE UTILITA’
I benefici primari del MOGC 231 sono, naturalmente, legati alla portata esimente dello stesso in caso di commissione di un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. Dunque, l’Organizzazione non risponde della commissione del reato se ha implementato un MOGC idoneo, ne ha tenuto l’aggiornamento ed ha conferito incarico ad un OdV per la sua “sorveglianza”. Pertanto sono evidenti i benefici economici che ne derivano, in termini di mancata applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria; della ancor più grave sanzione interdittiva; del mancato pagamento di spese legali. In termini reputazionali, l’adozione di un MOGC è garanzia di rispetto della legalità dinanzi ai nuovi – ma anche ai consolidati – partner commerciali, con evidente opportunità di nuove occasioni di business. Tra l’altro, soprattutto in materia di appalti pubblici, l’esistenza di un Modello ai sensi del D.lgs. 231 è tra i requisiti di partecipazione o comunque è tra quelli preferenziali. Ancora, l’adozione di un MOGC 231 consente all’Organizzazione di migliorare il proprio rating di legalità, essenziale nei rapporti con la P.A. e per il riconoscimento di contributi e agevolazioni.